L'avvio della procedura di mediazione, offre l'opportunità di una serie di agevolazioni fiscali:
- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- Il verbale di accordo, che pone fine al procedimento conciliativo, è esente dall'imposta di registro entro il limite del valore di € 50.000,00 altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, cioè in tutti i casi in cui è obbligatorio esperire la procedura conciliativa prima di adire il giudice ordinario, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.
- Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso l'organismo è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il credito d'imposta è stabilito con decreto del Ministero della Giustizia in relazione all'importo di ciascuna mediazione ed in misura proporzionale alle risorse stanziate. Entro il 30 maggio di ogni anno, il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi. Il Credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e non può essere chiesto a rimborso.
Per poter usufruire di queste agevolazioni è necessario che tutte le transazioni economiche vengano effettuate dalle parti e che di conseguenza dai documenti fiscali risultino i nominativi ed i dati dei soli soggetti protagonisti dell'attività di mediazione (e non degli eventuali difensori ed assistenti).