La mediazione
È una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto, accompagnando la loro negoziazione e dirigendole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti. Ma soprattutto la conciliazione rappresenta il modo più semplice, veloce e conveniente per risolvere ogni controversia. I mediatori del CSF formati utilizzando le più moderne ed innovative tecniche di preparazione sulla materia, sono figure altamente professionali e quindi capaci di gestire tutte le materie di conflitto previste dalla normativa vigente.
La procedura di mediazione:
- Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione personalmente ed assistita da un proprio legale di fiducia. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare all’incontro di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare. Le parti possono farsi assistere da una o più persone di fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
- Il mediatore incaricato condurrà la procedura di mediazione nel rispetto delle disposizioni delle norme del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.
- La Mediazione si svolge nelle sedi dell’organismo, ivi comprese le sedi distaccate e in convenzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c del D.M. 180/2010, il cui elenco è disponibile sul sito internet www.csf-mediazione.it.
- In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, lo svolgimento del procedimento di mediazione può avvenire in altro luogo più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile. il quale, nel designare il diverso luogo di svolgimento della procedura o, nell’accettare quello richiesto dalle parti o dal mediatore, dovrà sempre verificare che esso permetta il rispetto dell’obbligo di segretezza e riservatezza, nonché che esso sia tecnicamente idoneo allo svolgimento della procedura e che rientri nel territorio del giudice competente.
- Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione secondo le modalità che ritiene più opportune, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
- La procedura di mediazione si articola in due fasi, quella preliminare e quella negoziale:
- La prima fase preliminare prevede, a seguito delle modifiche intervenute al D.Lgs. 28/2010 disposte dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e così come chiarito dalla circolare ministeriale prot.168322 del 27 novembre 2013 all’art.8 comma 1, un primo incontro nel quale il mediatore è tenuto a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e quindi non prevede una vera e propria “attività di mediazione”, successivamente richiedere alle stesse di esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Il mediatore durate questa fase tenuto conto di quello che dicono le parti e gli avvocati, valuta se sussiste l'eventuale impossibilità a procedere. Se esistono motivi oggettivi che rendono impossibile iniziare la procedura di mediazione, quali ad esempio: l’assenza di una delibera che autorizza l’amministratore di condominio a stare in mediazione (così come previsto dalla legge 220/12); l’assenza di un’autorizzazione del giudice tutelare se a partecipare alla mediazione deve anche essere un minore; la non presenza di tutti i litisconsorti necessari, il mediatore verbalizza tali posizioni rilasciando un verbale di mancato inizio della procedura conciliativa, senza che sia dovuto nulla come spese di mediazione all’organismo eccetto le spese di avvio che rimangono dovute. Non può essere invece considerato quale motivo oggettivo ostativo la dichiarazione di impossibilità a trovare un accordo conciliativo, in quanto tale circostanza può emergere solamente dopo lo svolgimento del tentativo di mediazione.
Il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010. In caso di esito favorevole del primo incontro, il mediatore redigerà apposito verbale nel quale darà atto della partecipazione delle parti e dei loro avvocati e dell’intervenuto accordo all’inizio della procedura di mediazione, quindi, rinvierà la procedura per l’inizio della fase negoziale della procedura oppure iniziare immediatamente il secondo incontro di mediazione.. Quando le parti abbiano dato il proprio assenso all’inizio della procedura di mediazione, esse si obbligano al pagamento delle indennità di mediazione previste dal presente regolamento. Le comunicazioni alle parti, successive a quelle relative al primo incontro, potranno essere loro inviate anche per fax oppure posta elettronica anche certificata, comunicata dagli stessi all’organismo anche in sede di primo incontro, su apposito format predisposto dalla segreteria.
- La seconda fase, quella negoziale, il mediatore potrà tenere sessioni congiunte o separate al fine di favorire il raggiungimento dell’accordo, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010, se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, il mediatore può formulare una proposta di mediazione e, deve formularla nell’ipotesi in cui le parti gliene facciano concorde richiesta in ogni momento del procedimento. In caso di formulazione della proposta e, prima di formulazione della stessa, il mediatore informerà le parti circa le conseguenze poste a loro carico ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 28/2010. La proposta può anche essere formulata da un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione e, tale proposta sarà formulata sulla scorta delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di assenza di una o più parti alla procedura di mediazione qualora il mediatore, nel rispetto del codice etico, secondo coscienza e, sulla base della documentazione in suo possesso prodotta dalla parte, ritenga che ciò non leda il suo obbligo fondamentale di imparzialità e, possa favorire la realizzazione dell’accordo tra le parti. In caso di mancata adesione alla mediazione, da entrambe le parti, il mediatore non potrà in nessun caso formulare una proposta. Il mediatore, nella formulazione della proposta e, salvo che a ciò non sia autorizzato espressamente e per iscritto dalle parti, non potrà fare in alcun modo riferimento alle informazioni acquisite nel corso della procedura, né potrà fornire considerazioni circa il comportamento o l’atteggiamento tenuto dalle parti. Il mediatore comunicherà per iscritto a ciascuna parte, la propria proposta, con l’invito a fargli pervenire per iscritto, entro sette giorni dalla comunicazione, l’accettazione o il rifiuto della proposta, specificando che la mancata risposta equivale a rifiuto della proposta stessa. Sarà compito della segreteria trasmettere alle parti la proposta del mediatore mediante l’utilizzo di mezzi idonei a comprovarne il ricevimento. Qualora il mediatore ritenga necessaria la nomina di un esperto, egli lo comunicherà alle parti, le quali dovranno espressamente accettare tale nomina impegnandosi nel contempo a sostenerne in pari misura gli oneri. L’esperto verrà scelto dal mediatore tra gli iscritti all’Albo dei consulenti e periti del tribunale che ha competenza relativamente alla sede dell’Organismo. Le regole di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono quelle previste l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319. in base al quale ogni triennio puo essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazioni spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, riguardo alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente. In ogni momento del procedimento, qualora una delle parti ritenga che il mediatore abbia violato i propri obblighi di imparzialità e/o riservatezza, può chiederne con istanza motivata indirizzata al responsabile dell’organismo, la sostituzione. Quest’ultimo, qualora ritenuto opportuno, potrà procedere alla sostituzione del mediatore ed alla contemporanea designazione di un nuovo mediatore. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche che appresso si descrivono. In ogni caso, l’accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche.
Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento.
Esito dell'incontro di mediazione:
La mediazione può concludersi:
- quando tutte le parti istanti abbiano rinunciato al procedimento di mediazione;
- quando nessuna delle parti istanti abbia aderito alla mediazione;
- al termine del primo incontro dopo avere invitato le parti ad esprimersi in merito alla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, e ciò non si sia reso possibile secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
- con il raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti;
- con l’accettazione della proposta del mediatore;
- con la mancata accettazione della proposta da una od entrambe le parti;
- con il mancato raggiungimento dell’accordo.
Nel caso sub a) il mediatore darà atto con proprio verbale del mancato esperimento della procedura per rinuncia da tutte le parti istanti;
nel caso sub b) il mediatore dichiarerà il mancato accordo al primo incontro per assenza di tutte le parti convenute;
nel caso sub c) il mediatore verbalizzerà il mancato accordo al primo incontro evidenziando quali parti si siano rese favorevoli all’inizio della mediazione e quali no, con breve indicazione delle eventuali motivazioni addotte;
nel caso sub d) verrà stilato verbale di accordo sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore al quale verrà allegato il testo dell’ accordo concluso;
nel caso sub e) verrà stilato verbale di accordo sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore con l’indicazione della proposta accettata;
nel caso sub f) verrà stilato verbale di mancato accordo sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore con indicazione della proposta e con espressa indicazione di quali parti la abbiano accettata e quali la abbiano rifiutata;
nel caso sub g) verrà stilato verbale di mancato accordo sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore.
Il verbale di accordo è sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati i quali ultimi, con la sottoscrizione, attestano che esso è formalmente in regola e non è contrario alle norme imperative ed all’ordine pubblico, innanzi al mediatore, che certifica l’autografia della firma, previa identificazione delle parti.
Nel caso di accordo avente ad oggetto atti per i quali è prevista la trascrizione, il mediatore manda le parti per l’autentica innanzi al cancelliere dirigente del tribunale o, provvede alla convocazione presso la sede dell’Organismo di un notaio per l’autentica delle sottoscrizioni.
Il verbale di accordo contiene anche le modalità per l’esecuzione, il termine ed eventuali penali per il ritardo o l’inadempimento e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale
La durata della mediazione.
Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore di tre mesi.
Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.
La data di conclusione è quella della redazione del verbale di mediazione o mancata mediazione.
L’esito negativo di un procedimento, anche per assenza delle parti, non esclude la proposizione di altra istanza, anche presso lo stesso Organismo.
La mediazione è una procedura assolutamente riservata.
Il CSF tutela la privacy dei propri clienti e si adopererà per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nell’assoluto rispetto dei diritti, della riservatezza e della vita privata dei soggetti coinvolti nella procedura.