Articolo 1
Principi generali
- Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Organismo di Mediazione C.S.F. Centro Servizi e Formazione srl, per
lo svolgimento dell’attività di mediazione.
- La mediazione è un procedimento, comunque denominato, svolto da un
terzo imparziale, competente, neutrale ed indipendente finalizzato ad
assistere due o più parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per
la composizione di una controversia civile e commerciale relativa a
diritti disponibili, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa in forma bonaria e satisfattoria per i
partecipanti;
- La procedura di mediazione è fondata sui principi della informalità,
celerità e riservatezza;
- Rientrano nelle materie che potranno essere oggetto di mediazione
tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili qualora
le parti ritengano di poterle risolvere in forma collaborativa,
attraverso la conclusione di un accordo vincolante per entrambe;
- Nelle materie di cui all’art.5 comma 1 bis del D. Lgs 28/2010 il
ricorso al giudice sarà ammesso solo dopo che le parti abbiano esperito
il tentativo obbligatorio di mediazione;
- Nel procedimento di mediazione, le parti, in ogni momento potranno
decidere di rinunziare salvi gli effetti di legge. In tal caso, il
conciliatore, all’atto della redazione del verbale di chiusura, darà
atto della mancata adesione della parte al tentativo di mediazione;
- Deve essere reso noto alle parti che, qualora esse non raggiungano
l’accordo rimane intatto il loro diritto ad accedere alla Giustizia
ordinaria;
- Le parti devono essere libere di partecipare alla mediazione nel modo
che ritengono più opportuno. Non sono in alcun modo vincolate a rendere
dichiarazioni o a rimettere atti che essi vogliono tenere riservati né
il mediatore può in alcun modo indurre le parti in tal senso;
- Per lo svolgimento dell’attività si applicano le disposizioni del
presente regolamento che fissa, altresì, i criteri di scelta dei
mediatori che sono iscritti nell’organismo; adotta il codice di
condotta; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall’organismo
stesso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M.
attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M.
attuativo nr.180 del 18/10/2010, così come integrato dal DM 145 del 2011
e s.m.i..
- Sul sito www.csf-mediazione.it sarà accessibile la modulistica per la
presentazione della domanda che potrà essere anche presentata in forma
telematica. Si precisa che la piattaforma telematica è stata predisposta
in modo da garantire il rispetto della privacy e della circolazione dei
dati personali.
- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 comma 2 lettera c) del D.M.
180/2010, l’Organismo di Mediazione C.S.F. Centro Servizi e Formazione
s.r.l., può avvalersi delle strutture, del personale, dei mediatori di
altri organismi con in quali abbia raggiunto a tal fine un accordo,
anche per singoli affari di mediazione.
- Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione
gestite dall’Organismo e amministrate sul territorio nazionale.
- Possono essere oggetto di mediazione le controversie sorte tra
privati; fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che
pubblici; e che vengono avviate in forza di una disposizione di legge, o
di una clausola contrattuale; a seguito dell’invito di un giudice o in
maniera volontaria.
- Le parti, d’intesa con C.S.F. Centro Servizi e Formazione srl, possono
derogare al Regolamento in qualsiasi momento fermo restando quanto
previsto dalle norme vigenti in materia di mediazione.
- L’organismo si impegna a comunicare al Ministero della giustizia ogni
variazione al presente regolamento.
Articolo 2
Organi costitutivi dell’organismo
L’organismo è composto da un responsabile
del procedimento, dai mediatori abilitati ad esso iscritti e dalla
segreteria.
Articolo 3
La segreteria
Alla segreteria è demandato il compito
dell’amministrazione del servizio di mediazione.
Ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 28/2010, tutti i soggetti addetti alla
segreteria sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle
dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite.
Agli stessi è fatto assoluto divieto di prestare attività di consulenza
giuridica o di mediazione, né debbono entrare nel merito della
controversia, né offrire alle parti suggerimenti o indicazioni che
inficino l’imparzialità.
La segreteria tiene un Registro, anche informatico, degli affari di
mediazione, con le annotazioni, per ogni singolo procedimento, del numero
di ordine progressivo, dei dati identificativi delle parti, dell’oggetto
della mediazione, del mediatore o dei mediatori designati, nonché dei
mediatori tirocinanti ai sensi del articolo 4, comma 3, del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 e s.m.i., oltre che
della durata del procedimento e del relativo esito.
La segreteria, all’atto della ricezione della domanda verifica che essa
abbia il contenuto minimo richiesto dalla legge ed in particolare che
rechi l’indicazione di:l’Organismo adito;
- le generalità delle parti;
- l’oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della lite.
Qualora la parte che presenti la domanda
di mediazione non sia in grado di fornire con esattezza le generalità
della controparte, è necessario che venga verificato che vi siano almeno
gli estremi che la rendano in qualche modo identificabile e raggiungibile.
Nel caso in cui uno degli elementi di cui sopra sia estremamente generico
o non indicato, la segreteria richiederà alla parte depositante di
integrare le informazioni fornite e, diversamente, non potrà accogliere la
domanda e procedere con le fasi successive.
Con riferimento al valore della controversia, esso è individuato
secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di
valore indeterminato, indeterminabile ovvero qualora vi sia
una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il
valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00
(duecentocinquantamila,00) e lo comunica alle parti. In ogni caso, se
all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso,
l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di
riferimento.
In caso di esito positivo di questo primo controllo, essa richiederà di
consegnare l’attestazione di avvenuto versamento dei diritti
corrispondenti alle spese di avvio del procedimento e quindi:
- annota la domanda nell’apposito registro anche telematico;
- inizia la formazione del fascicolo consegnando alla parte depositante
ricevuta di avvenuta ricezione. Tale ricevuta dovrà obbligatoriamente
contenere l’indicazione della data e dell’ora di avvenuta consegna;
- invia gli atti al responsabile del procedimento che procederà alla
designazione del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari secondo
i principi di cui in appresso; ricevuta la comunicazione di designazione
del mediatore, gli comunica l’avvenuta nomina per posta elettronica
certificata ovvero con fax avente numero dedicato dallo stesso
precedentemente comunicato, oppure attraverso apposito software
dedicato alla gestione affari di mediazione, al quale il mediatore
accederà con la propria username e password;
- ricevuta conferma dell’accettazione da parte del mediatore incaricato,
comunica con sollecitudine (entro 30 giorno dal deposito dell’istanza),
alla parte istante ed alla controparte indicata nella domanda di
mediazione, il nominativo del mediatore designato, il luogo e l’ora del
primo incontro.
In caso di legittimo impedimento da parte
del mediatore designato, la segreteria, richiederà al responsabile
dell’Organismo di procedere a nuova nomina, rimettendo allo stesso la
comunicazione di
rifiuto proveniente dal mediatore originariamente incaricato, da
considerarsi ai fini dell’organizzazione interna.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche,
l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Il responsabile dell’organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del
personale e dei mediatori di altri organismi con i quali l’organismo abbia
raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione,
nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su
protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi
dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro
associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
A seguito dell’avvenuta nuova nomina, si procederà all’invio alle parti
della comunicazione del primo incontro.
Il primo incontro dovrà essere fissato dal Responsabile dell’Organismo non
oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda.
La comunicazione avverrà:
- nei confronti della parte istante con fax o raccomandata ovvero
mediante inoltro per posta certificata all’indirizzo dalla stessa
segnalato o con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;
- Nei confronti della parte convenuta a mezzo racc.ta A.R. ovvero con
ogni altro mezzo idoneo a garantirne l’avvenuta ricezione, anche a
cura della parte istante.
La predetta comunicazione conterrà oltre
alle indicazioni di cui sopra relative al nominativo del mediatore
designato, del luogo, data ed ora del primo incontro, quelle relative alle
agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010 e,
specificherà che in caso di mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione, il Giudice potrà desumere, in base
al disposto di cui all’art.8, comma 4 bis, del D.Lgs. 28/2010, argomenti
di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art.116 secondo comma del
C.P.C. e che il giudice condanna la parte costituita che, nei casi
previsti dall'articolo 5 comma 1 bis , non ha partecipato al procedimento
senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per il giudizio. Nella comunicazione dovrà poi essere specificato
nei casi in cui la mediazione è causa di procedibilità della domanda ai
sensi dell’art.5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, che, qualora una delle parti
si trovi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello
stato, ai sensi dell’art. 76 del T.U. delle disposizioni regolamentari in
materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002, nr.115, essa
dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la
presenza dei requisiti di esonero dal pagamento delle indennità,
accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare la veridicità di
quanto dichiarato, all’atto del deposito dell’istanza per la parte
istante, all’atto dell’accettazione per la parte convenuta.
Dall’avvenuta ricezione della comunicazione decorreranno i termini
previsti dal Regolamento. Il procedimento si svolge senza formalità presso
la sede dell'organismo di mediazione o presso sedi secondarie o presso
altre strutture ricettive. Le indicazioni sono rese pubbliche sul sito
internet www.csf-mediazione.it.
Il luogo di svolgimento è comunque derogabile con il consenso di tutte le
parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
Articolo 4
Il mediatore/conciliatore
E’ la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione, coadiuvando le
parti nel rinvenimento di un accordo satisfattorio per entrambe, volto
alla risoluzione della controversia tra di esse sussistente.
Egli non potrà in nessun caso rendere giudizi o assumere decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio di mediazione, né svolgere
attività di consulenza giuridica o tecnica relativamente all’oggetto della
controversia.
Il responsabile, potrà designare mediatore per la singola controversia,
uno dei soggetti iscritti in apposito elenco ordinato per specifica
competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea
universitaria posseduta, tenuto dall’Organismo ed in possesso dei
requisiti previsti dalla legge. Per ottenere detta iscrizione, il
richiedente presenterà al responsabile dell’organismo, per il tramite
della Segreteria, apposita domanda corredata da:
- Dichiarazione di disponibilità;
- Curriculum sintetico con indicazione specifica dei requisiti di cui
all’art. 4 comma 3 lettere a) e b) del DM 180/2010;
- Attestazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 3,
lettera c);
- Dichiarazione attestante il numero degli Organismi ai quali ha rivolto
domanda di partecipazione che, in ogni caso non può essere superiore a 5
organismi.
La nomina del mediatore verrà effettuata
prescegliendo tra quelli più appropriati, inseriti nell’elenco interno dei
mediatori, iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
La lista dei mediatori ed il loro curriculum vitae è consultabile sul sito
www.csf-mediazione.it;
I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in
possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno
biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del
DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel
biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20
casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio
assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011.
In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla
presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura,
facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a
sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità
e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto
previsto nell’art. 3, comma 1 lett. b) del DM. 145/2011, secondo cui, nel
regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per
l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi
della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche
dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per
categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo
conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica,
giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.)
nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in
materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di
svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione,
dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del
numero di mediazioni svolte con successo ecc.), inoltre dato che il D.Lgs.
28/2010 all'art. 4 comma 1 stabilisce che la mediazione si deve svolgere
presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per
la controversia, per tanto si deve preferire il mediatore che risiede in
tale luogo. Il precedente criterio non si applica in caso di mediazione
svolta in modalità telematica.
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si
provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di
conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza
professionale definita che appare maggiormente idonea e il luogo di
svolgimento della mediazione.
Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la
valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di
normale gestione, il responsabile seguirà un criterio di turnazione fra i
diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi,
a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta
profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto,
che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad
una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la
selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della
turnazione. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore
tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
Nel caso previsto dall'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 28/2010 e dunque in caso
di istanza di parte per la sostituzione del mediatore, quando la
mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo, l'assegnazione del
nuovo mediatore viene effettuata attraverso i criteri di cui sopra.
Anche in caso di richiesta comune delle parti, il responsabile non è
obbligato alla nomina del mediatore richiesto, ma dovrà valutare
autonomamente la convenienza della nomina, tenendo ogni opportuno conto
dell’obiettivo che la mediazione si propone secondo i principi
precedentemente proposti.
Qualora, in ogni momento, nello svolgimento del procedimento, egli venga a
conoscenza di cause che limitino o rendano impossibile il mantenimento
degli obblighi di neutralità, imparzialità e segretezza, egli ne dovrà
dare conoscenza al responsabile dell’organismo che, con sollecitudine si
attiverà per la sua sostituzione.
Nell’ambito della procedura per cui e incaricato, il mediatore non agisce
in alcun modo per conto o in nome dell’organismo. Egli si impegna a
garantire, in particolare, la propria indipendenza, neutralità e
imparzialità rispetto alle parti in lite e all’oggetto della controversia.
Il conciliatore non potrà in seguito svolgere, in favore delle parti della
mediazione, in merito alla stessa controversia o a controversie da essa
derivate, attività di consulente, difensore o perito.
Il conciliatore dovrà mantenere gli standard qualitativi richiesti
dall’Organismo partecipando ai corsi di aggiornamento ove previsti
dalla vigente normativa.
In merito all’attività di tirocinio che è gratuita, ai sensi dell’art. 4
lettera b) D.M. 180/10, integrato dal D.M. 145/11, è fatto obbligo ai
soggetti interessati di richiedere l’iscrizione presso apposito elenco dei
tirocinanti tenuto dall’Organismo e nella domanda il tirocinante
specificherà il proprio ambito specialistico. Gli iscritti potranno
rivolgersi direttamente alla segreteria dell’organismo al fine di
verificare le date dei procedimenti di mediazione e l’area di
competenza della procedura senza poter ricevere informazioni dettagliate
circa i contenuti specifici della domanda o i soggetti partecipanti
alla procedura e avendo ottenuto conoscenza delle dette date,
fare richiesta, tramite apposito modello predisposto dalla
segreteria dell’organismo, di prendere parte come tirocinante al
procedimento. La convocazione avverrà in ordine di data di iscrizione
all’elenco dei tirocinanti formato dall’Organismo con riferimento alle
singole aree di specializzazione. In caso di assenso alla partecipazione,
sarà compito del mediatore designato informare le parti circa la possibile
presenza del tirocinante e, qualora esse accettino, egli sarà ammesso a
partecipare alla seduta di mediazione ed alle successive. Al tirocinante è
fatto obbligo di mantenere assoluta riservatezza circa lo svolgimento
della procedura secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del
d.lgs.28/2010. A tal fine egli dovrà rendere, prima dell’inizio della
procedura, apposita dichiarazione di riservatezza. Al tirocinante non è
consentito alcun tipo di intervento durante lo svolgimento delle sedute ed
in ogni caso la sua attività dovrà essere tale da non arrecare pregiudizio
all’attività del mediatore o dei mediatori designati. Sarà compito del
responsabile dell’organismo stabilire il numero massimo di tirocinanti
ammessi allo svolgimento di ogni singola procedura di mediazione. I
mediatori tirocinanti, in considerazione delle dinamiche particolari della
procedura, a tutela degli interessi delle parti in mediazione ad un
ambiente sereno e privo di fonti di distrazione, potranno assistere alla
mediazione in una stanza attigua opportunamente attrezzata. Il tirocinante
è comunque vincolato alla sottoscrizione dell’obbligo di
riservatezza prima di essere ammesso alla visione della procedura stessa.
Articolo 5
La sede
- La mediazione si svolge presso i locali dell’organismo C.S.F.
Centro Servizi e Formazione srl o presso ulteriori sedi secondarie
presenti sul territorio nazionale.
- La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le
parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. In tal caso, le
parti devono fare richiesta congiunta al responsabile dell’organismo
entro il termine di quindici giorni anteriori alla data fissata per il
primo incontro previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 28/2010.
- L'art. 4 del D.Lgs. 28/2010 prevede che la domanda sia presentata
presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente.
Nel caso di incompetenza territoriale, la stessa deve essere eccepita
dalle parti entro il primo incontro di mediazione; se l'organismo
dispone della sede indicata come territorialmente competente, il
procedimento viene spostato sulla nuova sede e comunicato alle parti,
diversamente il mediatore chiude il tentativo di mediazione per mancanza
di presupposti oggettivi.
- La corretta determinazione della competenza territoriale è a carico
della parte istante. L'organismo non è responsabile di qualunque
possibile danno derivante dalla non corretta determinazione della
competenza territoriale. Restano ferme per l'organismo il diritto alle
spese di avvio ed accessorie così come previste al punto 15 e 16 del
presente regolamento.
- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs è possibile svolgere la
procedura di mediazione anche in modalità telematica. A tal fine le
parti interessate devono far pervenire all'organismo con su apposito
modulo predisposto dall’organismo sul sito www.csf-mediazione.it (mail,
fax, raccomandata etc) almeno 48 ore prima dell'incontro previsto,
espressa richiesta da cui si evinca la volontà di svolgimento della
mediazione a distanza.
- Per quanto riguarda la mediazione da effettuare in videoconferenza si
precisa che l’organismo si avvale della piattaforma telematica
denominata Jampink. Al fine di garantire la sicurezza delle
comunicazione ed il rispetto della riservatezza, la piattaforma si basa
su un protocollo https con chiave crittografata a 128 bit che dispone di
un certificato SSL rilasciato dalla “Starfield Technologies” che
assicura l’assoluto rispetto della privacy e la protezione delle
dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse. Jampink permette
di:
- creare delle stanze virtuali predeterminando la data e l’ora e il
numero di partecipanti alla mediazione online;
- assegnare delle credenziali univoche d’accesso generate,
attraverso un sistema random, ad ogni persona autorizzata a
partecipare alla mediazione online;
- far effettuare l’accesso alle sole persone autorizzate.
Il sistema Jampink è collocato su un server dedicato all’interno di una
webfarm che dispone di un presidio di personale qualificato 24h su 24h,
365 giorni l'anno. Il sistema di sorveglianza con telecamere motorizzate
consente di tenere sotto controllo i punti nevralgici della struttura,
mentre il sistema di allarme rileva automaticamente vibrazioni o
aperture non autorizzate di ingressi e di infissi. La webfarm dispone di
sensori biometrici posti all'ingresso delle varie zone interne, connessi
al sistema anti-intrusione per la prevenzione di accessi non
autorizzati. La webfarm dispone di un sistema antincendio a gas inerti
connesso a rilevatori di fumo posti sopra e sotto al pavimento. I gas
utilizzati non danneggiano le apparecchiature e non sono tossici per le
persone eventualmente presenti. Jampink non permette la registrazione
del meeting nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs
28/2010
Articolo 6
Accesso alla mediazione
- La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una
domanda di mediazione presso la Segreteria dell’organismo.
- In caso di più domande relative alla stessa controversia, la
mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata
presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si
ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
- L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni
della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità
dell’avvocato o del professionista che assiste la parte.
- La domanda va redatta utilizzando il modulo di “domanda di mediazione”
presente sul sito www.csf-mediazione.it debitamente compilato, o di una
richiesta scritta in conformità a quanto disposto dal presente
regolamento e contenete tutti i dati richiesti dal modulo.
- Il deposito della domanda avviene presso la Segreteria, anche tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di
ricezione della medesima; ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
Il deposito della domanda può avvenire anche presso le sedi secondarie
dell’Organismo. È possibile inviare la domanda anche attraverso fax o
posta elettronica non certificata, tali mezzi non garantiscono, da parte
dell'organismo, la corretta ricezione.
- All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il
responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo
incontro tra le parti non oltre i 30 giorni dal deposito della domanda.
- La Segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l’avvenuta
ricezione, trasmette all’altra parte nel più breve tempo possibile, la
domanda, la sede e la data del primo incontro. Tutte le spese sostenute
dall’ organismo per la notifica degli atti relativi al procedimento sono
a carico delle parti e alle stesse saranno, in seguito, debitamente
rendicontate.
- All’atto di deposito della domanda, l'organismo comunica l'avvenuta
ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento
della procedura. L'istante in aggiunta all'organismo, può farsi parte
attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla
controparte.
- Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del
regolamento e delle tariffe di cui alla tabella allegata al presente
regolamento.
- La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi. Il termine decorre
dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla
scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e,
anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi
del quarto o del quinto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del D.
Lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.
- Le parti comunque possono volontariamente proseguire oltre il predetto
termine al fine di trovare un accordo. In questo caso il mediatore è
tenuto a redigere un verbale di mediazione in cui le parti sottoscrivano
tale volontà, in quanto, nei casi previsti dall’art. 5 del D.Lgs.
28/2010, decorsi 3 mesi, la condizione di procedibilità risulta assolta.
La volontà negoziale delle parti di andare oltre i 3 mesi determina il
passaggio da mediazione obbligatoria a mediazione volontaria con la
rideterminazione delle indennità di mediazione previste al punto 16 del
presente regolamento.
- Le parti unitamente alla domanda di conciliazione o all’accettazione
della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più
opportuna e che sarà a disposizione di entrambi.
- Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e
contestuale per l’attivazione della procedura conciliativa presso la
Segreteria. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all’indirizzo
indicato per le comunicazioni nei loro atti.
Il diritto di acceso delle parti agli atti del procedimento di
mediazione, custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e
numerato, è consentito a tutte la parti che hanno formalmente aderito al
procedimento di mediazione. Il diritto di accesso è esercitato
direttamente presso le sede territorialmente competente per la gestione
del procedimento di mediazione ed ha per oggetto gli atti depositati
dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti
depositati nella propria sessione separata. Eventuale rilascio di copie
comporta il pagamento di € 0,30 + IVA per pagina.
- Le parti che intendono richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio,
così come disposto dall'art. 17 comma 5-bis del D.Lgs.28/2010, sono
tenute a presentare l'istanza nei seguenti termini: al deposito della
domanda di mediazione per le parti istanti e all'accettazione della
domanda di mediazione per le parti invitate. Ogni comunicazione tardiva
non potrà essere accolta.
- Le parti chiamate in mediazione che necessitano uno slittamento del
primo incontro di mediazione sono tenute ad aderire alla procedura,
facendo pervenire all'organismo il modello di accettazione debitamente
firmato e copia del versamento delle indennità di mediazione previste,
cosi come previsto dall’art. 16 comma 9 del DM 180/2010.
- Non è possibile inviare una proposta transattiva in luogo
dell’adesione alla mediazione. Ogni proposta deve infatti avvenire alla
presenza del Mediatore e previa adesione. L’invio di una proposta
transattiva o una qualsiasi comunicazione tra le parti, successiva
all’istanza di mediazione, che implichi una disponibilità a transigere,
implica l’inizio della mediazione ed obbliga le parti a sostenerne i
costi. Nel caso in cui la parte chiamata, a seguito della ricezione di
una convocazione per una mediazione, invii all’istante o al Suo Avvocato
una comunicazione che invita ad una transazione al di fuori o parallela
alla mediazione, al fine di evitare la medesima, l’istante o il Suo
Avvocato hanno l’obbligo di informare l’Organismo di Mediazione. La
proposta di transazione o la disponibilità a transigere così ricevute si
considerano vere e proprie adesioni alla mediazioni e il Mediatore ha
diritto a formulare alle parti la proposta conciliativa, applicando la
tariffa relativa.
Articolo 7
Adempimenti in capo alla parte che aderisce alla mediazione
La parte che riceve la convocazione per
il tentativo volontario od obbligatorio di mediazione, entro il giorno
precedente la data fissata per il primo incontro dovrà trasmettere
alla segreteria dell’Organismo mediante consegna diretta o a mezzo fax o
attraverso posta elettronica certificata una dichiarazione di accettazione
del regolamento dell’organismo e delle tariffe dallo stesso applicate,
nonché di essere informata che le spese di mediazione sono dovute in
solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. In ogni caso,
potrà comunque partecipare allo svolgimento del primo incontro
presentandosi presso il luogo deputato per lo svolgimento dello stesso
all’ora e nel giorno designato. L’adesione al procedimento di mediazione
si perfeziona con il versamento delle spese di avvio. Aderendo alla
mediazione, la parte chiamata si impegna al pagamento di tutte le spese e
gli oneri, se previsti e ove non espressamente vietati dalle norme,
relativi al primo incontro ed a quelli eventualmente successivi. La parte
chiamata che non abbia aderito alla mediazione non potrà partecipare agli
incontri, né rilasciare dichiarazioni, né visionare atti o documenti , né
depositare atti o documenti, né proporre domande ed eccezioni o chiedere
rinvii di incontri già fissati salvo che a ciò non acconsentano
espressamente le altre parti, il mediatore ed il Responsabile
dell’Organismo. In caso di mancata adesione della parte chiamata, il
mediatore ne verbalizzerà la mancata partecipazione al procedimento.
Articolo 8
Procedimento di mediazione
- Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione personalmente
ed assistita da un proprio legale di fiducia. Alle persone fisiche è
richiesto di partecipare all’incontro di mediazione personalmente. Alle
persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un
rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la
controversia e quietanzare. Le parti possono farsi assistere da una o
più persone di fiducia. La partecipazione per il tramite di
rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
- Il mediatore incaricato condurrà la procedura di mediazione nel
rispetto delle disposizioni delle norme del decreto legislativo n. 28
del 4 marzo 2010.
- La Mediazione si svolge nelle sedi dell’organismo, ivi comprese le
sedi distaccate e in convenzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c
del D.M. 180/2010, il cui elenco è disponibile sul sito internet
www.csf-mediazione.it.
- In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, lo svolgimento
del procedimento di mediazione può avvenire in altro luogo più idoneo
con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile. il
quale, nel designare il diverso luogo di svolgimento della procedura o,
nell’accettare quello richiesto dalle parti o dal mediatore, dovrà
sempre verificare che esso permetta il rispetto dell’obbligo di
segretezza e riservatezza, nonché che esso sia tecnicamente idoneo allo
svolgimento della procedura e che rientri nel territorio del giudice
competente.
- Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione secondo
le modalità che ritiene più opportune, tenendo in considerazione
le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di
trovare una rapida soluzione della lite, sempre nel rispetto di quanto
previsto dalla legge e dal regolamento. Il mediatore non ha il potere di
imporre alle parti alcuna soluzione.
- La procedura di mediazione si articola in due fasi, quella preliminare
e quella negoziale:
- La prima fase preliminare prevede, a seguito delle modifiche
intervenute al D.Lgs. 28/2010 disposte dal decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e così come
chiarito dalla circolare ministeriale prot.168322 del 27 novembre
2013 all’art.8 comma 1, un primo incontro nel quale il mediatore è
tenuto a chiarire alle parti la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione e quindi non prevede una vera e propria
“attività di mediazione”, successivamente richiedere alle stesse di
esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione
e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Il mediatore
durate questa fase tenuto conto di quello che dicono le parti e gli
avvocati, valuta se sussiste l'eventuale impossibilità a procedere.
Se esistono motivi oggettivi che rendono impossibile iniziare la
procedura di mediazione, quali ad esempio: l’assenza di una delibera
che autorizza l’amministratore di condominio a stare in mediazione
(così come previsto dalla legge 220/12); l’assenza di
un’autorizzazione del giudice tutelare se a partecipare alla
mediazione deve anche essere un minore; la non presenza di tutti i
litisconsorti necessari, il mediatore verbalizza tali posizioni
rilasciando un verbale di mancato inizio della procedura
conciliativa, senza che sia dovuto nulla come spese di mediazione
all’organismo eccetto le spese di avvio che rimangono dovute. Non
può essere invece considerato quale motivo oggettivo ostativo la
dichiarazione di impossibilità a trovare un accordo conciliativo, in
quanto tale circostanza può emergere solamente dopo lo svolgimento
del tentativo di mediazione.
Il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in
mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la
segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione
del procedimento solo all’esito del verbale di mancata
partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo,
formato dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4 del D.Lgs.
28/2010. In caso di esito favorevole del primo incontro, il
mediatore redigerà apposito verbale nel quale darà atto della
partecipazione delle parti e dei loro avvocati e dell’intervenuto
accordo all’inizio della procedura di mediazione, quindi,
rinvierà la procedura per l’inizio della fase negoziale della
procedura oppure iniziare immediatamente il secondo incontro di
mediazione. Quando le parti abbiano dato il proprio assenso
all’inizio della procedura di mediazione, esse si obbligano al
pagamento delle indennità di mediazione previste dal presente
regolamento. Le comunicazioni alle parti, successive a quelle
relative al primo incontro, potranno essere loro inviate anche per
fax oppure posta elettronica anche certificata, comunicata dagli
stessi all’organismo anche in sede di primo incontro, su apposito
format predisposto dalla segreteria.
- La seconda fase, quella negoziale, il mediatore potrà tenere
sessioni congiunte o separate al fine di favorire il raggiungimento
dell’accordo, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010, se è
raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo
verbale al quale è allegato il testo dell’accordo. Nel caso in cui
le parti non raggiungano un accordo, il mediatore può formulare una
proposta di mediazione e, deve formularla nell’ipotesi in cui le
parti gliene facciano concorde richiesta in ogni momento del
procedimento. In caso di formulazione della proposta e, prima di
formulazione della stessa, il mediatore informerà le parti circa le
conseguenze poste a loro carico ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
28/2010. La proposta può anche essere formulata da un mediatore
diverso da quello che ha condotto la mediazione e, tale proposta
sarà formulata sulla scorta delle sole informazioni che le parti
intendono offrire al mediatore proponente. La proposta può essere
formulata dal mediatore anche in caso di assenza di una o più parti
alla procedura di mediazione qualora il mediatore, nel rispetto del
codice etico, secondo coscienza e, sulla base della documentazione
in suo possesso prodotta dalla parte, ritenga che ciò non leda il
suo obbligo fondamentale di imparzialità e, possa favorire la
realizzazione dell’accordo tra le parti. In caso di mancata
adesione alla mediazione, da entrambe le parti, il mediatore non
potrà in nessun caso formulare una proposta. Il mediatore, nella
formulazione della proposta e, salvo che a ciò non sia autorizzato
espressamente e per iscritto dalle parti, non potrà fare in alcun
modo riferimento alle informazioni acquisite nel corso della
procedura, né potrà fornire considerazioni circa il comportamento o
l’atteggiamento tenuto dalle parti. Il mediatore comunicherà per
iscritto a ciascuna parte, la propria proposta, con l’invito a
fargli pervenire per iscritto, entro sette giorni dalla
comunicazione, l’accettazione o il rifiuto della proposta,
specificando che la mancata risposta equivale a rifiuto della
proposta stessa. Sarà compito della segreteria trasmettere alle
parti la proposta del mediatore mediante l’utilizzo di mezzi idonei
a comprovarne il ricevimento. Qualora il mediatore ritenga
necessaria la nomina di un esperto, egli lo comunicherà alle parti,
le quali dovranno espressamente accettare tale nomina impegnandosi
nel contempo a sostenerne in pari misura gli oneri. L’esperto verrà
scelto dal mediatore tra gli iscritti all’Albo dei consulenti e
periti del tribunale che ha competenza relativamente alla sede
dell’Organismo. Le regole di calcolo e liquidazione dei compensi
spettanti agli esperti sono quelle previste l'art. 10 della legge 8
luglio 1980, n. 319. in base al quale ogni triennio puo essere
adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazioni
spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori,
riguardo alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi
nel triennio precedente. In ogni momento del
procedimento, qualora una delle parti ritenga che il mediatore abbia
violato i propri obblighi di imparzialità e/o riservatezza, può
chiederne con istanza motivata indirizzata al responsabile
dell’organismo, la sostituzione. Quest’ultimo, qualora ritenuto
opportuno, potrà procedere alla sostituzione del mediatore ed alla
contemporanea designazione di un nuovo mediatore. La Mediazione e le
comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso
modalità telematiche che appresso si descrivono. In ogni caso,
l’accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente
attraverso modalità telematiche.
Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del
procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del
servizio il cui modello è allegato al presente regolamento.
Articolo 9
La mediazione telematica
- Consenso: L’uso della modalità telematica è attuabile solo ed
esclusivamente se le parti sono entrambe d’accordo e manifestano
esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa
di risoluzione del conflitto. E’ sempre ammessa la mediazione on line
nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo
consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella
sede dell’Organismo.
- Piattaforma telematica: La piattaforma telematica utilizzata è stata
predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni. Per
quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio
telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.
Articolo 10
Esito dell’incontro di mediazione
La mediazione può concludersi:
- quando tutte le parti istanti abbiano rinunciato al procedimento di
mediazione;
- quando nessuna delle parti convenute abbia aderito alla mediazione;
- al termine del primo incontro dopo avere invitato le parti ad
esprimersi in merito alla possibilità di iniziare la procedura di
mediazione, e ciò non si sia reso possibile secondo quanto disposto
dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
- con il raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti;
- con l’accettazione della proposta del mediatore;
- con la mancata accettazione della proposta da una od entrambe le
parti;
- con il mancato raggiungimento dell’accordo.
Nel caso sub a) il mediatore darà atto
con proprio verbale del mancato esperimento della procedura per rinuncia
da tutte le parti istanti;
nel caso sub b) il mediatore dichiarerà il mancato accordo al primo
incontro per assenza di tutte le parti convenute;
nel caso sub c) il mediatore verbalizzerà il mancato accordo al primo
incontro evidenziando quali parti si siano rese favorevoli all’inizio
della mediazione e quali no, con breve indicazione delle eventuali
motivazioni addotte;
nel caso sub d) verrà stilato verbale di accordo sottoscritto dalle
parti, dai loro avvocati e dal mediatore al quale verrà
allegato il testo dell’ accordo concluso;
nel caso sub e) verrà stilato verbale di accordo sottoscritto dalle parti,
dai loro avvocati e dal mediatore con l’indicazione della proposta
accettata;
nel caso sub f) verrà stilato verbale di mancato accordo
sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore con
indicazione della proposta e con espressa indicazione di quali parti la
abbiano accettata e quali la abbiano rifiutata;
nel caso sub g) verrà stilato verbale di mancato accordo sottoscritto
dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore.
Il verbale di accordo è sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati i
quali ultimi, con la sottoscrizione, attestano che esso è formalmente in
regola e non è contrario alle norme imperative ed all’ordine pubblico,
innanzi al mediatore, che certifica l’autografia della firma, previa
identificazione delle parti.
Nel caso di accordo avente ad oggetto atti per i quali è prevista la
trascrizione, il mediatore manda le parti per l’autentica innanzi al
cancelliere dirigente del tribunale o, provvede alla convocazione presso
la sede dell’Organismo di un notaio per l’autentica delle sottoscrizioni.
Il verbale di accordo contiene anche le modalità per l’esecuzione, il
termine ed eventuali penali per il ritardo o l’inadempimento e costituisce
titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma
specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale
Articolo 11
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione non può
avere durata superiore di tre mesi.
Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione
ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito
della stessa.
La data di conclusione è quella della redazione del verbale di mediazione
o mancata mediazione.
L’esito negativo di un procedimento, anche per assenza delle parti, non
esclude la proposizione di altra istanza, anche presso lo stesso
Organismo.
Articolo 12
Efficacia esecutiva del verbale di accordo
Ove tutte le parti aderenti alla
mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato
sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo
esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e
rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nonché per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano
la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato su
istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale, previo
accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme
imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversi transfrontaliere di
cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del
tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. Il verbale
di cui al punto precedente costituisce titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Articolo 13
Riservatezza della procedura di mediazione
La mediazione è una procedura
assolutamente riservata.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o
comunque nell’ambito del procedimento, è tenuto all’obbligo di
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni
acquisite durante il procedimento medesimo.
Le informazioni acquisite dalle parti, così come gli atti consegnati al
mediatore da una parte nelle sessioni separate, non potranno essere resi
noti alla controparte salvo che questa non esprima per iscritto il proprio
consenso. E’ data facoltà alle parti di sottoscrivere dei patti con i
quali esse esimano il mediatore e gli organi del procedimento dall’obbligo
di riservatezza e non divulgazione.
Il mediatore potrà ricevere comunicazioni riservate dalle parti
esclusivamente nelle sessioni
separate.
Ciascuna delle parti potrà accedere agli atti del procedimento di
mediazione, che il responsabile dell’Organismo è tenuto a custodire in
apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del
registro degli affari di mediazione, esclusivamente prendendo visione
degli atti depositati nelle sessioni comuni , ovvero, per ciascuna parte,
degli atti depositati nelle proprie sessioni separate.
Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle
dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di
mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra
autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p. e
si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell’art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.
Articolo 14
Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico
- È accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o
notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e
corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio; permette agli
utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza,
direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare
fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
- Consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni
aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle
parti) in tempo reale a distanza;
- Qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via
telematica potrà (con il consenso dell’altra parte) comunque recarsi
presso la sede dell’organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente
dell'organismo;
- All'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in
formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta
Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il
proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le
condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato
accordo;
- La sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità
telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa
autenticata).
Articolo 15
Piattaforma on-line
L’Organismo assicura la procedura di
mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso
riservato specificamente progettata per la gestione di processi di
comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato
elettronico.
La piattaforma è disponibile all’indirizzo web dedicato:
La piattaforma dell’Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza
e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
La stessa è dotata dei seguenti requisiti:
- Accesso riservato: L’accesso alla piattaforma è riservato ai soli
utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore
incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente
dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del
sistema stesso. Le credenziali danno diritto all’accesso e consultazione
delle informazioni legate alla sola mediazione in corso. Il processo di
mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” create e
abilitate ad hoc che consentono l’accesso in videoconferenza
esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al
mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad
ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche
contemporanee è garantita quindi l’assoluta riservatezza delle
informazioni.
- Deposito delle istanze: Specificare come si intende provvedere sul
deposito delle domande, soprattutto al fine della certezza della data di
deposito, al fine degli effetti sostanziali della presentazione della
domanda.
- Procedura di mediazione telematica: Ogni singola fase della procedura
di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di
attivazione fino all'accordo finale, avviene on-line attraverso
l’utilizzo della piattaforma e secondo una procedura controllata e
riservata. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene
all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di
“stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredata da altri
strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti
in formato elettronico) a supporto dell’intero processo di mediazione.
Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali”
messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime
politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la
gestione della piattaforma. Il mediatore quindi può gestire in piena
autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli
utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti,
tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione
condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare
separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di
trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non
sia resa nota alla controparte.
- Conclusione positiva della mediazione e la sottoscrizione del
Mediatore e delle Parti del verbale di mediazione: Se le parti, entrambe
dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come
in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello
stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC -
Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro. In caso di
proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo
PEC, l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette
giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto
termine, la proposta si ha per rifiutata. I verbali e gli accordi devono
essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere
inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta
certificando la provenienza e l’autenticità della sottoscrizione. In
caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno
sottoscritti nel corso dell’incontro in videoconferenza ed inviati
telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla
stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme
dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione
cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli
accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza. Il
verbale di avvenuta mediazione con il relativo testo dell’accordo, il
verbale di mancata mediazione, quello di mancata adesione e/o di mancata
partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale,
tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti
nell’area loro riservata sul sito www.csf-mediazione.it cui
possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate.
Inoltre, per il caso di cui all’ultimo inciso al comma 3 dell’art. 11,
il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di
mediazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui
all’art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia
“autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. La piattaforma
online per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni
momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della
riservatezza. La Segreteria dell’Organismo provvederà a supportare lo
scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale
- Requisiti: Per poter accedere alla procedura di mediazione
telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti
tecnici hardware/software:
- Servizi aggiuntivi: Al fine di poter usufruire del processo di
trasmissione telematica dei documenti, occorre:
- casella di posta elettronica certificata (PEC).
Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
- kit e certificato di firma digitale.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento
della richiesta di mediazione e l’attivazione dei servizi aggiuntivi
(invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla
sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.
Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi
aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità
riconosciute dalla vigente normativa.
Articolo 16
Indennità di mediazione
- In caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun
indennità è dovuta all’Organismo di mediazione, previste dalla Tabella A
(allegata), ad eccezione delle spese di avvio e delle spese vive
documentate, le quali sono dovute da ciascuna parte presente al
procedimento di mediazione.
- Nel caso in cui nessuna delle controparti invitate, partecipi al
procedimento di mediazione, sono dovuti euro quaranta per il primo
scaglione della Tabella A delle indennità ed euro cinquanta per tutti
gli altri scaglioni. Tale fattispecie non si applica in caso di
formulazione di proposta contumaciale così come previsto dall'art. 16
comma 4 lettera e) del D.M. 180/2010.
- L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di
mediazione.
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da
ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro di mediazione un
importo di euro 40,00 + iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro
e di euro 80,00 + iva per quelle di valore superiore, oltre alle spese
vive documentate; che è versato dall’istante al momento del deposito
della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al
momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in
caso di mancato accordo. Entrambe le parti, responsabili in solido,
devono versare il totale dell’indennità prevista prima dell’inizio
dell'incontro di mediazione e in ogni caso prima del rilascio del
verbale di mediazione. L’Organismo si riserva la possibilità di
accordare alle parti modalità di pagamento differenti rispetto a quanto
sopra previsto.
- Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo
indicato nella Tabella A – Spese di mediazione ai sensi dell’art.
16 comma 4 DM 180/2010 .
- L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di
riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto
della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di
successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della
proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 bis e comma 2 del
decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi
sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista
dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro
aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello
previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro
cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione
della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di
quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
- Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore
della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello
effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione
e’ liberamente determinato.
- Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun
caso tra loro.
- Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma
del codice di procedura civile.
- Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una
notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il
valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica
alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il
valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il
corrispondente scaglione di riferimento.
- Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo
incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità
debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di
accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso,
nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1bis e comma 2 , del decreto
legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di
svolgere la mediazione.
- Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per
l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di
incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del
mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di
mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina
di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo.
- Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna
parte che ha aderito al procedimento.
- Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti
rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica
parte.
- Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto
pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano
fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma
ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
- Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di
riferimento,come determinati a norma della Tabella A del DM 180/2010
sono derogabili.
Articolo 17
Responsabilità del servizio di mediazione
Il mediatore designato deve eseguire
personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche
l’organismo di appartenenza.
L’organismo di mediazione è assicurato, con polizza assicurativa di
importo non inferiore a 500.000,00 euro, per le responsabilità a qualunque
titolo derivanti dallo svolgimento dell’attività di mediazione.
Il responsabile del procedimento di mediazione è responsabile per il
trattamento dei dati personali che trattati nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo trenta giugno 2003, n. 196, recante
“codice in materia di protezione dei dati personali”.
Articolo 18
Responsabilità delle parti
E’ di competenza esclusiva delle parti:
- Determinare il valore della controversia;
- Indicare i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- Individuare i soggetti che devono partecipare alla Mediazione, e che
sono da ritenersi quindi titolari dei diritti disponibili oggetto della
controversia;
- Esplicitare l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute
nell’istanza di mediazione;
- Individuare la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio
rappresentante;
- Elaborare le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non
esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra
dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal
deposito dell’istanza alla conclusione della procedura;
- Rispondere di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e
decadenze che non siano state espressamente segnalate all’atto del
deposito dell’istanza.
Articolo 19
Clausola finale
Per tutto quanto non previsto
nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d’incertezza
nell’interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs.
28/2010 e nei D.M. n. 180/2010 - D.M. 145/2011 e successive modificazioni
o integrazioni.